Statuto Associazione

STATUTO SOCIALE DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Royal Caribe scuola di ballo

Art. 1 Denominazione e sede sociale

1 – E’ costituita con sede in Vaiano Viale Filli Rosselli 73 un’associazione sportiva dilettantistica, ai sensi degli art. 36 e ss. Codice Civile, dell’art. 90 legge 289/2002 e della legge 383/2000, denominata “Associazione Sportiva Dilettantistica Danza Royal Caribe”.

Art. 2 scopo

L’associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti tra gli associati, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali-

2 – Essa, conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi e l’iscrizione al registro delle Associazioni sportive dilettantistiche se previsto, nel rispetto delle leggi dello Stato, ha lo scopo di promuovere la danza sportiva in tutte le sue forme.
Potrà anche affiliarsi alle competenti Federazioni CONI elo ad altri organismi: L’associazione – pur non avendo fini di lucro – potrà svolgere delle attività commerciali sia rivolte ai soci ma anche a terzi, aziende, enti pubblici e privati, purché in via sussidiaria e strumentale al raggiungimento degli scopi sociali; in tal caso gli eventuali utili al netto delle imposte previste dalle vigenti normative fiscali, andranno investiti nell’associazione al fine di contribuire a coprirne le spese di gestione e di migliorarne l’efficienza e la qualità nello svolgimento delle attività istituzionali.

3 – E’ caratterizzata altresì dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall’obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite, dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività. E’ fatto divieto agli amministratori dell’associazione di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di promozione sportiva

4 – L’associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell’ordinamento generale e dell’ordinamento sportivo e si conforma alle norme direttive del Comitato internazionale olimpico (cio), del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), delle Federazioni sportive internazionali, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni cui l’associazione stessa delibererà di aderire

5 – L’associazione si impegna altresi ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità Federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.
6 – Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e dei Regolamenti Federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle Società affiliate

Art. 3 Durata

La durata dell’associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati

Art. 4 Domanda di ammissione

1 – Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa: Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano

2 – Possono far parte dell’associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’associazione, della Federazione di appartenenza e dei suoi organi

3 – Tutti coloro i quali intendono far parte dell’associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo

4 – La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui eventuale diniego deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’Assemblea generale

5 – In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale.
Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione rispondendo verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne- La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata

Art. 5 Diritti dei soci:
1 – Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età

2 – Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo articolo 13.

3 – La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette da Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite dall’apposito regolamento

Art. 6 Decadenza dei Soci

1 – 1 Soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:

  • dimissione volontaria;
  • morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
  • radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro
  • il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione, che con la sua condotta, costituisce
  • ostacolo al buon andamento del sodalizio;
  • Scioglimento dell’associazione ai sensi dell’art. 25 del presente statuto

2 – Il provvedimento di radiazione assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall’Assemblea Ordinaria. Nel corso di tale Assemblea alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti: Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’Assemblea

3 – L’Associato radiato non può essere più riammesso

Art. 7 Organi

1 – Gli organi sociali sono:

  • l’Assemblea generale dei soci
  • il Presidente,
  • il Consiglio Direttivo

Art. 8 Assemblea

1 – L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2 – La convocazione dell’assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio direttivo: La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo

3 – L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

4 – Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti

5 – L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell’assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

6 – L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio.

7 – Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce e regola le modalità e l’ordine delle votazioni.

8 – Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori: Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione

Art. 9 Diritti di partecipazione

1 – Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione: Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni

2 – Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta non più di un associato.

Art. 10 Compiti dell’assemblea

1 – La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie trattate

2 – L’assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l’esame del bilancio preventivo

3 – Spetta all’assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell’associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’associazione che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente articolo 9, comma 2

Art. 11 Validità assembleare

1 – L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto a un voto

2 – L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti

3 – Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l’assemblea ordinaria che l’assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti

Art. 12 Assemblea straordinaria

1 – L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima dell’adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.

2 – L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale, atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’associazione, scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione

Art. 13 Consiglio Direttivo

1- Il consiglio direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito dall’assemblea da un minimo di tre ad un massimo di nove eletti dall’assemblea e nel proprio ambito nomina il Presidente, Vicepresidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio dura in carica 4 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.

2 – .Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della stessa disciplina, non abbiano riportato condanne passate in giudizio per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno

3 – Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti

4 – In caso di parità il voto del Presidente è determinante

5 – Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione

Art. 14 Dimissioni

1 – Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall’ultimo consigliere effettivamente eletto: Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

2 – Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva

3 – Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente: Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo: Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto

Art. 15 Convocazione Direttivo

1 – Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità

Art. 16 Compiti del Consiglio Direttivo

1 – Sono compiti del Consiglio Direttivo:

  • deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
  • redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’assemblea;
  • fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta l’anno e convocare l’assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all’art. 8, comma 2;
  • redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
  • adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
  • attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci.
  • Stipulare atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari:
  • Stipulare contratti di gestione, di locazione, di compravendita anche rateali di macchine, di forniture, di appalto, di permute,
  • aprire conti correnti bancari, contrarre assicurazioni varie ed in particolare accedere a finanziamenti bancari, contrarre mutui, contratti di leasing e assumere ogni altro impegno finanziario non previsto, formare commissioni elo gruppi di lavoro per la gestione delle strutture ricreative dell’associazione e commissioni sportive e comunque sono demandati al Consiglio tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione:

Art. 17 Il Presidente

1 – Il Presidente, per delega del Consiglio direttivo dirige l’associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali; ne è il legale rappresentante per ogni evenienza:

Art. 18 Il Vice Presidente

1 – Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato

Art. 19 Il Segretario

1 – Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione dell’associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo

Art. 20 Il rendiconto

1 – Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare: Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economical finanziaria dell’associazione:
2 – Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica finanziaria dell’associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3 – Insieme alla convocazione dell’assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Art. 21 Anno sociale

1 – L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 22 Patrimonio

1 – / mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’associazione

Art. 23 Sezioni

1 – L’assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 24 Clausola Compromissoria

1- Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione sportiva di appartenenza.

2 – In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della Federazione di appartenenza, questo sarà composto da n. 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri cosi designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Firenze.

3 La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell’evento originante la controversia ovvero dalla data di cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro

4 – L’altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l’arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l’arbitrato, dal Presidente del Tribunale di Firenze

5 – L’arbitrato avrà sede in Firenze ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.

Art. 25 Scioglimento

1 – Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione in prima convocazione di almeno 375 degli associati aventi diritto di voto, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione di almeno 375 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe: Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento della polisportiva deve essere presentata da almeno 3/5 dei soci con diritto di voto, con esclusione delle deleghe

2 – L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’associazione, delibererà, sentita l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione

3 – La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge

Art. 26 Norma di rinvio

1 – Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei Regolamenti della Federazione sportiva Nazionale a cui l’associazione è affiliata ed in subordine le norme del codice civile

Prato, 04.09.2012